Art. 6

In vigore dal 16 ago 1967
Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 12 sono sostituite dalle seguenti: 1. - Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole..................................... L. 600 per ogni parola in più........................... L. 25 2. - Telegrammi urgenti, privati e di Stato ap agamento con un minimo di 16 parole....................... L. 1.200 per ogni parola in più........................... L. 50 3. - Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa................................................. L. 600 per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 25 4. - Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa................................................. L. 1.200 per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 50 5. - Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di 16 parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati.................... L. 600 7. - Telegrammi-lettere-notturni, con un minimo di 30 parole................................................ L. 700 per ogni parola in più........................... L. 10 12.- Fonodettatura telegrammi: 1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato: a) nell'ambito della rete urbana e settoriale..... L. 200 b) nell'ambito della rete distrettuale............ L. 250 2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana..................................... L. 100 La soprattassa di cui al n. 1, lettera a) è così ripartita: nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria: L. 180 in favore della Società telefonica concessionaria; L. 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: L. 40 in favore della Società telefonica concessionaria; L. 160 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La soprattassa di cui al n. 1), lettera b) è così ripartita: nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria: L. 230 in favore della Società telefonica concessionaria; L. 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: L. 100 in favore della Società telefonica concessionaria; L. 150 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La soprattassa di cui al n. 2) è così ripartita: nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria: L. 90 in favore della Società telefonica concessionaria; L. 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: L. 30 in favore della Società telefonica concessionaria; L. 70 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;663#art-6

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