Art. 6
In vigore dal 16 ago 1967
Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 12 sono sostituite dalle seguenti:
1. - Telegrammi ordinari privati e di Stato a
pagamento, con un minimo
di 16 parole..................................... L. 600
per ogni parola in più........................... L. 25
2. - Telegrammi urgenti, privati e di Stato ap agamento
con un minimo di 16 parole....................... L. 1.200
per ogni parola in più........................... L. 50
3. - Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa
fissa................................................. L. 600
per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 25
4. - Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa
fissa................................................. L. 1.200
per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 50
5. - Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con
un massimo di 16 parole, accettati dai posti telefonici
pubblici espressamente autorizzati.................... L. 600
7. - Telegrammi-lettere-notturni, con un minimo di 30
parole................................................ L. 700
per ogni parola in più........................... L. 10
12.- Fonodettatura telegrammi:
1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio
dell'abbonato:
a) nell'ambito della rete urbana e settoriale..... L. 200
b) nell'ambito della rete distrettuale............ L. 250
2) per ciascun telegramma dettato al domicilio
dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito
della rete urbana..................................... L. 100
La soprattassa di cui al n. 1, lettera a) è così ripartita:
nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:
L. 180 in favore della Società telefonica concessionaria;
L. 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
L. 40 in favore della Società telefonica concessionaria;
L. 160 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La soprattassa di cui al n. 1), lettera b) è così ripartita:
nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:
L. 230 in favore della Società telefonica concessionaria;
L. 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
L. 100 in favore della Società telefonica concessionaria;
L. 150 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La soprattassa di cui al n. 2) è così ripartita:
nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:
L. 90 in favore della Società telefonica concessionaria;
L. 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
L. 30 in favore della Società telefonica concessionaria;
L. 70 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;663#art-6