Art. 1

In vigore dal 16 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci dal n. 1 al n. 17 sono sostituite dalle seguenti: 1. - Lettere: fino a 20 grammi................................... L. 50 da oltre 20 grammi fino a 100 grammi............... L. 100 da oltre 100 grammi fino a 250 grammi.............. L. 300 da oltre 250 grammi fino a 500 grammi.............. L. 600 da oltre 500 grammi fino a 1.000 grammi............ L. 1.500 da oltre 1.000 grammi fino a 2.000 grammi.......... L. 2.000 Lettere a tariffa ridotta: meta della tariffa della lettera. 2. - Biglietti postali: la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 20 grammi, di L. 5. 3. - Cartoline di Stato e dell'industria privata: a) semplici........................................ L. 40 a tariffa ridotta............................... L. 20 b) con risposta pagata............................. L. 80 4. Carte manoscritte: per i primi 250 grammi............................. L. 125 per ogni 50 grammi o frazione, successivi.......... L. 25 5. - Cartoline illustrate: con la sola firma o con non piu di 5 parole di convenevoli, data e firma del mittente................ L. 25 6. - Biglietti da visita: con non piu di 5 parole di convenevoli............. L. 25 7. - Stampe augurali: a) contenenti convenevoli redatti interamente a stampa................................................ L. 25 b) contenenti convenevoli manoscritti, espressi con un massimo di 5 parole................................ L. 25 8. - Fatture commerciali: aventi i requisiti stabiliti dal regolamento....... L. 40 9. - Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni e simili a stampa.................................. L. 25 10.- Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico sindacale o culturale............................ L. 6 11.- Stampe periodiche spedite in abbonamento: gruppo 1°: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 0,30 per ogni 50 grammi o frazione in più............. L. 0,20 gruppo 1° bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 0,50 per ogni 50 grammi o frazione in più............. L. 0,30 gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 1,25 per ogni 50 grammi o frazione in più............. L. 0,75 gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano una volta al mese: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 3 per ogni 50 grammi o frazione in più............. L. 1,50 gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicita almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicita purche escano almeno una volta per semestre: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 8 per ogni 50 grammi o frazione in più............. L. 5 Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1° bis contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte ad una tariffa pari a quella prevista per i porti successivi al primo per le stampe periodiche di 4° gruppo. La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni. Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso. 12.- Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole e fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi: per ciascun oggetto: per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 5 Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P. 13.- Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano e cedole di commissioni librarie: per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 25 13-bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro e filo: per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 25 14.- Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case editrici e librarie circa il numero dei pieghi presentati per l'inoltro in via ordinaria e a tariffa ridotta: diritto fisso per ogni piego..................... L. 10 15.- Campioni di merci: per i primi 100 grammi........................... L. 50 per ogni 50 grammi o frazione in più............. L. 25 16.- Pacchetti postali: per i primi 250 grammi........................... L. 150 per ogni 50 grammi o frazione in più............. L. 25 17.- Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze affrancate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione.................... L. 50
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;663#art-1

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Art. 1 Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo