Art. 5
In vigore dal 29 ott 1967
Le Commissioni di cui agli sono nominate con decreti del Ministro per l'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 giugno 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 42. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-09;903#art-5