Art. 3
In vigore dal 29 ott 1967
A ciascun magazzino è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto ministeriale.
Alla vigilanza e al coordinamento dell'attività dei magazzini provvede la Divisione "Assistenza in natura" della Direzione generale dell'assistenza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-09;903#art-3