Art. 3

In vigore dal 29 ott 1967
A ciascun magazzino è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto ministeriale. Alla vigilanza e al coordinamento dell'attività dei magazzini provvede la Divisione "Assistenza in natura" della Direzione generale dell'assistenza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-09;903#art-3

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