Art. 4

In vigore dal 29 ott 1967
È istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di effettuare i collaudi dei materiali acquistati ai fini dell'assistenza in natura. La Commissione di collaudo è composta di un funzionario addetto alla Divisione "Assistenza in natura" della predetta Direzione generale, con funzioni di presidente; di un funzionario chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze; di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa-Esercito; di un funzionario appartenente al ruolo tecnico direttivo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro; del consegnatario del magazzino centrale della predetta Direzione generale dell'assistenza pubblica con l'incarico di segretario. I membri della Commissione debbono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o corrispondenti. Contro i provvedimenti della Commissione di collaudi è ammesso ricorso al Ministro per l'interno che provvede sentita la Commissione consultiva per gli acquisti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-09;903#art-4

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