Art. 1

In vigore dal 29 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti i decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché la legge 10 novembre 1964, n. 1225; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio, dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di esprimere parere sulle proposte relative alla fornitura di effetti di vestiario, letterecci e di materiale vario da destinare all'assistenza in natura con distribuzione gratuita a favore degli assistibili bisognosi, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché della legge 10 novembre 1964, n. 1225. La Commissione consultiva per gli acquisti è composta del direttore della divisione "Assistenza in natura" della predetta Direzione generale, con funzioni di presidente; di un funzionario della Direzione generale medesima; di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa-Esercito; di un funzionario chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designati dal Ministero del tesoro; di un funzionario appartenente al ruolo tecnico direttivo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario addetto alla Direzione generale dell'assistenza pubblica con l'incarico di segretario. I membri della Commissione debbono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o corrispondente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-09;903#art-1

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