Art. 2

In vigore dal 29 ott 1967
Alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica è istituito il magazzino centrale per la custodia, la conservazione e la distribuzione dei materiali di cui all'. Agli stessi fini possono essere istituiti, ove occorra, mediante decreto ministeriale, magazzini periferici. La gestione dei magazzini, previsti ai precedenti commi, è sottoposta al riscontro della Corte dei conti a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, nonché al controllo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' della legge 26 luglio 1939, n. 1037. I consegnatari dei magazzini rendono il conto giudiziale della loro gestione secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-09;903#art-2

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Art. 2 Disciplina della fornitura e della custodia di materiale vario per l'assistenza in natura degli assistibili bisognosi. — Testo vigente | Portale Normativo