Art. 5

Abrogato
In vigore dal 18 mar 1976
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 99. - VILLA

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;869#art-5

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