Art. 5
AbrogatoIn vigore dal 18 mar 1976
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 99. - VILLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;869#art-5