Art. 2

In vigore dal 10 nov 1966
Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a: 1) profilassi internazionale, sanità marittima, aerea e di confine; 2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale può ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attinenti ai requisiti e alle prescrizioni di vendita dei prodotti sopraindicati; 3) pubblicità in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia; 4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità; 5) polizia mortuaria, limitatamente alla introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; 6) malattie infettive e diffusive, malattie sociali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali; 7) impiego, utilizzazione e detenzione dei gas tossici; 8) impiego pacifico dell'energia nucleare; 9) esercizio di industrie insalubri, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità; 10) stato giuridico degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi; tuttavia delle Commissioni di concorso per l'assunzione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi dovranno far parte due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno medico o veterinario; 11) acque minerali e termali limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità; 12) professioni sanitarie; professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ordini e Collegi professionali; 13) determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; determinazione delle materie di insegnamento; provvedimenti in materia di esami per il conseguimento dei relativi diplomi; 14) servizi medico-scolastici; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze; 15) malattie infettive, infestive e diffusive degli animali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze; 16) controllo sui pubblici macelli abilitati alla esportazione delle carni; 17) produzione, commercio e vendita dei mangimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;869#art-2

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