Art. 2
In vigore dal 10 nov 1966
Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:
1) profilassi internazionale, sanità marittima, aerea e di confine;
2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale può ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attinenti ai requisiti e alle prescrizioni di vendita dei prodotti sopraindicati;
3) pubblicità in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia;
4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
5) polizia mortuaria, limitatamente alla introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
6) malattie infettive e diffusive, malattie sociali;
salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali;
7) impiego, utilizzazione e detenzione dei gas tossici;
8) impiego pacifico dell'energia nucleare;
9) esercizio di industrie insalubri, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
10) stato giuridico degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi; tuttavia delle Commissioni di concorso per l'assunzione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi dovranno far parte due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno medico o veterinario;
11) acque minerali e termali limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
12) professioni sanitarie; professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ordini e Collegi professionali;
13) determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; determinazione delle materie di insegnamento; provvedimenti in materia di esami per il conseguimento dei relativi diplomi;
14) servizi medico-scolastici; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;
15) malattie infettive, infestive e diffusive degli animali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;
16) controllo sui pubblici macelli abilitati alla esportazione delle carni;
17) produzione, commercio e vendita dei mangimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;869#art-2