Art. 5

Art. 5

Abrogato5 / 5
In vigore dal 18 mar 1976
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 99. - VILLA

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;869#art-5