Art. 3
In vigore dal 18 mar 1976
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902.
Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e tutela sugli enti sanitari a carattere nazionale o che svolgono attività anche fuori del territorio della Regione.
Per il controllo sugli organi degli enti sanitari si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, in relazione alla natura dell'ente.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;869#art-3