Art. 1
In vigore dal 10 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità e per l'interno;
Decreta:
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Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;869#art-1