Art. 5

In vigore dal 21 feb 1967
Qualora alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109, l'Istituto nazionale delle assicurazioni avesse già acquisito titoli azionari e obbligazionari di cui al presente decreto, in base ad autorizzazione ministeriale o a particolari disposizioni di legge, per un ammontare eccedente i limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, modificato dalla citata legge 25 febbraio 1965, n. 109, l'Istituto predetto non potrà effettuare ulteriori investimenti in titoli azionari e obbligazionari della medesima specie, sino a quando non risultino osservati i limiti prescritti dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109. La stessa disposizione si applica per gli altri enti e società di assicurazione che, alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109, avessero vincolato, in base ad autorizzazione ministeriale o a particolari disposizioni di legge, titoli azionari e obbligazionari a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni per un ammontare eccedente i limiti stabiliti dall'art. 30, n. 8, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, 28 gennaio 1967 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 152. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;1265#art-5

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Art. 5 Norme di attuazione della legge 25 febbraio 1965, n. 109, riguardante i modi di impiego delle riserve matematiche delle cauzioni, dei fondi di riserva, della riserva premi e delle altre disponibilita' patrimoniali dell'istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private. — Testo vigente | Portale Normativo