Art. 2
In vigore dal 21 feb 1967
I titoli azionari ed obbligazionari investiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o destinati dagli enti e dalle società di assicurazione a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma, rispettivamente, degli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, sono valutati ai soli fini della predetta copertura come segue:
a) le azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario ed i titoli obbligazionari: a 9/10 del corso di borsa alla chiusura dell'esercizio. Le azioni ed obbligazioni vincolate durante l'esercizio, a completamento delle riserve matematiche e delle cauzioni o in sostituzione di altre attività già vincolate, sono valutate a 9/10 del corso di borsa del giorno precedente a quello del vincolo;
b) le azioni di altre società: a 8/10 del corso di borsa alle date di cui alla precedente lettera a).
Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio della Banca stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;1265#art-2