Art. 3
In vigore dal 21 feb 1967
Fermo quanto disposto dagli articoli 30, 54 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, gli enti e le società di assicurazione sono tenuti a verificare al 30 giugno di ciascun anno, la valutazione dei titoli azionari e obbligazionari vincolati a copertura, delle riserve matematiche e delle cauzioni.
Qualora il valore complessivo di tali titoli, calcolato al corso di borsa all'anzidetta data, risulti inferiore a quello determinato in base ai criteri di valutazione, stabilito al primo comma dell', gli enti e le società predette debbono provvedere entro trenta giorni a reintegrare la copertura per la relativa differenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;1265#art-3