Art. 4
In vigore dal 21 feb 1967
I modi e i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo dei titoli di cui al precedente , primo e secondo comma, sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli 31 e 42 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e dagli articoli 27, 32, 53 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;1265#art-4