Art. 1
In vigore dal 21 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la legge 25 febbraio 1965, n. 109, che apporta modifiche agli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del citato testo unico;
Ritenuto che secondo quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, occorre provvedere a stabilire i criteri di valutazione dei titoli in essa descritti e le altre norme di attuazione della legge medesima;
Sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante che gli investimenti in titoli azionari effettuati a norma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, non superano nel loro valore nominale il 3% del capitale della società cui si riferiscono le azioni.
La stessa documentazione deve essere presentata dagli altri enti e dalle società di assicurazione per i titoli azionari destinati a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma dell'art. 30, n. 8, del citato testo unico, modificato dalla stessa legge 25 febbraio 1965, n. 109.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;1265#art-1