Art. 6
In vigore dal 8 mar 1967
Per le modalità di espletamento dei concorsi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-29;1317#art-6