Art. 3
In vigore dal 8 mar 1967
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alla carriera dei conservatori dei Musei delle scienze e di curatori degli Orti botanici sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte:
a) da tre docenti di cui almeno due di ruolo scelti tra gli insegnanti delle materie pertinenti ai Musei interessati, per i concorsi ai posti di conservatore e tra i titolari di cattedre di botanica per i concorsi ai posti di curatore;
b) dal direttore dell'Istituto cui il Museo o l'Orto sono annessi o dal preside della Facoltà qualora il Museo o l'Orto non siano annessi ad un Istituto;
c) da un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.
La presidenza della Commissione spetta al commissario di cui alla lettera b); qualora, peraltro, questi non sia professore di ruolo la presidenza è assunta dal professore di ruolo più anziano.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.
Non possono far parte della Commissione membri che sono tra loro o con alcuni dei candidati parenti o affini fino al quarto grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-29;1317#art-3