Art. 1

In vigore dal 8 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 - con particolare riferimento all'ultimo comma dell' - concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . I concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici si svolgono per esami e sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in corrispondenza al numero dei posti assegnati a ciascun Museo e Orto botanico, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell' della legge 3 novembre 1961, n. 1255.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-29;1317#art-1

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