Art. 1
In vigore dal 8 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 - con particolare riferimento all'ultimo comma dell' - concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
I concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici si svolgono per esami e sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in corrispondenza al numero dei posti assegnati a ciascun Museo e Orto botanico, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell' della legge 3 novembre 1961, n. 1255.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-29;1317#art-1