Art. 4
In vigore dal 8 mar 1967
Le prove di esame dei concorsi di cui agli articoli precedenti, consistono:
a) in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il Museo o i Musei cui appartengono i posti messi a concorso per gli aspiranti alla carriera di conservatore, mentre verteranno su terni di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale per gli aspiranti alla carriera di curatore;
b) in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-29;1317#art-4