Art. 5
In vigore dal 8 mar 1967
Gli esami di merito distinto per la promozione a conservatore e curatore di la classe vengono annualmente indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione entro il 30 giugno per un'aliquota di posti pari al 50% dei conservatori e dei curatori che, al 1 luglio successivo, compiono almeno sette anni di anzianità nella qualifica di conservatore o di curatore di 2ª classe.
Il concorso può essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti di numero inferiore a quattro ma non a due.
Per i conservatori gli esami constano di quattro prove scritte vertenti su temi delle discipline che interessano il Museo o i Musei cui appartengono i posti messi a concorso e di una prova orale sulle discipline che hanno formato oggetto di prova scritta.
Per i curatori gli esami constano di quattro prove scritte vertenti rispettivamente su temi di botanica generale, botanica sistematica, fisiologia vegetale, e patologia vegetale, e di una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte.
Le prove di esame di cui sopra devono avere carattere prevalentemente pratico e debbono essere dirette ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione dei problemi connessi all'attività che essi svolgono.
Per quanto riguarda le votazioni relative alle prove di cui sopra si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 165, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le Commissioni giudicatrici sono costituite secondo quanto disposto dal precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-29;1317#art-5