Art. 6
In vigore dal 14 gen 1966
Alla tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:
nella rubrica "limiti massimi di peso", dopo al voce n. 1, è inserita la, voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, kg. 1; nella rubrica "dimensioni massime", dopo la voce n. 1 è inserita la voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, cm. 45 x 45 x 20;
nella rubrica, "limiti di valore o di assegno" la lettera b) della voce n. 5 è sostituita, dalla seguente:
b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):
per i versamenti, gli assegni localizzati
e di postagiro.................................. L. 100
per gli assegni all'ordine........................ L.1000
Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica non sono soggette a limiti di sorta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414#art-6