Art. 9
In vigore dal 14 gen 1966
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - RUSSO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 11. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414#art-9