Art. 4

In vigore dal 14 gen 1966
Nella voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, per la categoria A. O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.) il porto unitario è elevato da grammi 30 a grammi 50.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414#art-4

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