Art. 1
In vigore dal 14 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 643, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono aggiunte le seguenti voci:
Voce n. 13-bis: incisioni foniche su dischi,
nastro o filo:
per ogni 50 grammi o frazione in piu...................L. 15
Voce n. 55: Tassa per conoscere l'esito
di titoli postali...........................................L. 60
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414#art-1