Art. 1

In vigore dal 14 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 643, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono aggiunte le seguenti voci: Voce n. 13-bis: incisioni foniche su dischi, nastro o filo: per ogni 50 grammi o frazione in piu...................L. 15 Voce n. 55: Tassa per conoscere l'esito di titoli postali...........................................L. 60
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414#art-1

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