Art. 2

In vigore dal 14 gen 1966
La voce n. 12 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, è sostituita dalla seguente: 12. - Stampe periodiche spedite in abbonamento: 1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr...............L. 0,30 per ogni 50 gr. o frazione in piu.....................L. 0,20 1° gruppo bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 0,50 per ogni 50 gr. o frazione in piu.................... L. 0,30 2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 1,25 per ogni 50 gr. o frazione in più..................... L. 0,75 3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano una volta al mese: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 3 per ogni 50 gr. o frazione in piu.................... L. 1,50 4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicita purche escano una volta per semestre: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr............. L. 5 per ogni 50 gr. o frazione in piu................... L. 3 Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414#art-2

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