Art. 2
In vigore dal 14 gen 1966
La voce n. 12 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, è sostituita dalla seguente:
12. - Stampe periodiche spedite in abbonamento:
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli
che non escono nei giorni festivi riconosciuti:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr...............L. 0,30
per ogni 50 gr. o frazione in piu.....................L. 0,20
1° gruppo bis: periodici pubblicati almeno una
volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia
superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 0,50
per ogni 50 gr. o frazione in piu.................... L. 0,30
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non
quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 1,25
per ogni 50 gr. o frazione in più..................... L. 0,75 3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che,
non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano
una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 3
per ogni 50 gr. o frazione in piu.................... L. 1,50
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non
si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità
almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi,
bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e
librari di qualsiasi periodicita purche escano una volta
per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr............. L. 5
per ogni 50 gr. o frazione in piu................... L. 3
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414#art-2