Art. 7

In vigore dal 28 dic 1965
Dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1965, per il "piombo raffinato, non in lega (titolo non inferiore a 99,95%)" (voce della tariffa n. ex 78.01-A-II) si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, il dazio di L. 8,20 per kg., nei limiti di un contingente di quintali 90.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-30;1405#art-7

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