Art. 12
In vigore dal 28 dic 1965
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - FANFANI
- COLOMBO - PIERACCINI -
FERRARI AGGRADI - LAMI
STARNUTI - MATTARELLA
SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 4. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-30;1405#art-12