Art. 11

In vigore dal 28 dic 1965
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, per le "giovenche e le vacche delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau" diverse da quelle destinate alla macellazione (voce della tariffa n. ex 01.02-A-II-a), provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, si applica il dazio del 6% sul valore, nei limiti di un contingente di n. 2.500 capi, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-30;1405#art-11

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