Art. 6
In vigore dal 28 dic 1965
Il termine di utilizzo del contingente di quintali 90.000 di "piombo raffinato, non in lega (titolo non inferiore a 99,95%)" (voce della tariffa n. ex 78.01-A-II) al dazio di L. 8,20 per kg., previsto dalla nota alla predetta voce della vigente tariffa doganale, è prorogato al 31 dicembre 1965.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-30;1405#art-6