Art. 3

In vigore dal 28 dic 1965
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la nota alla voce n. 03.03 della vigente tariffa doganale è modificata come segue: "I crostacei, molluschi e testacei, freschi, refrigerati o congelati, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Sono considerati come molluschi, crostacei e testacei freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-30;1405#art-3

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