Art. 3

In vigore dal 15 gen 1966
Ai fini dell'analisi economica, le spese correnti e le spese in conto capitale dei Comuni e delle Province vanno rilevate in quattordici categorie: A) Spese correnti: 1) personale (in attività di servizio ed in quiescenza); 2) acquisto di beni di consumo e servizi; 3) trasferimenti; 4) interessi; 5) poste correttive e compensative delle entrate; 6) ammortamenti; 7) somme non attribuibili; B) Spese in conto capitale: 8) beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente; 9) beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'Ente; 10) trasferimenti; 11) partecipazioni azionarie e conferimenti; 12) concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive; 13) concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive; 14) somme non attribuibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1422#art-3

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