Art. 1

In vigore dal 15 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 10 marzo 1964, n. 02, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670, riguardante il coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62; Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle disposizioni inerenti all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del suindicato decreto presidenziale; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'interno; Decreta: . Agli effetti della gestione della spesa dei Comuni e delle Province, la distinzione tra "spese ordinarie e di parte ordinaria" e "spese straordinarie o di parte straordinaria 1) è abolita, e sostituita da quella tra "spese correnti" (o di funzionamento e mantenimento) e "spese in conto capitale" (o di investimento).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1422#art-1

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