Art. 2

In vigore dal 15 gen 1966
Ai fini dell'analisi funzionale le spese correnti e le spese in conto capitale si ripartiscono: a) per i Comuni, in nove sezioni: 1) amministrazione generale; 2) difesa; 3) giustizia; 4) sicurezza pubblica; 5) istruzione e cultura; 6) azione ed interventi nel campo delle abitazioni; 7) azione ed interventi nel campo sociale; 8) azione ed interventi in campo economico; 9) oneri non ripartibili; b) per le Province, in sei sezioni: 1) amministrazione generale; 2) Istruzione e cultura; 8) azione ed interventi nel campo delle abitazioni; d) azione ed interventi in campo sociale; 5) azione ed interventi in campo economico; 6) oneri non ripartibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1422#art-2

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