Art. 2
In vigore dal 15 gen 1966
Ai fini dell'analisi funzionale le spese correnti e le spese in conto capitale si ripartiscono:
a) per i Comuni, in nove sezioni:
1) amministrazione generale;
2) difesa;
3) giustizia;
4) sicurezza pubblica;
5) istruzione e cultura;
6) azione ed interventi nel campo delle abitazioni;
7) azione ed interventi nel campo sociale;
8) azione ed interventi in campo economico;
9) oneri non ripartibili;
b) per le Province, in sei sezioni:
1) amministrazione generale;
2) Istruzione e cultura;
8) azione ed interventi nel campo delle abitazioni;
d) azione ed interventi in campo sociale;
5) azione ed interventi in campo economico;
6) oneri non ripartibili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1422#art-2