Art. 5

In vigore dal 15 gen 1966
Nulla è innovato per quanto concerne la distinzione, ad ogni effetto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei Comuni e delle Province in "obbligatorie" e "facoltative". Restano del pari immutate tutte le disposizioni di legge e regolamentari del vigente ordinamento comunale e provinciale riguardanti le competenze del Ministro per l'interno, della Commissione centrale per la finanza locale, del Prefetto, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nonche) le norme concernenti le responsabilità contabili e amministrative degli impiegati e degli amministratori dei Comuni e delle Province. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte del conti, addì 30 dicembre 1995 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 88. - VILLA
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