Art. 3
3 / 5In vigore dal 15 gen 1966
Ai fini dell'analisi economica, le spese correnti e le spese in conto capitale dei Comuni e delle Province vanno rilevate in quattordici categorie:
A) Spese correnti:
1) personale (in attività di servizio ed in quiescenza);
2) acquisto di beni di consumo e servizi;
3) trasferimenti;
4) interessi;
5) poste correttive e compensative delle entrate;
6) ammortamenti;
7) somme non attribuibili;
B) Spese in conto capitale:
8) beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente;
9) beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'Ente;
10) trasferimenti;
11) partecipazioni azionarie e conferimenti;
12) concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive;
13) concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive;
14) somme non attribuibili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1422#art-3