Art. 6

In vigore dal 11 mar 1966
Il servizio prestato dal personale inquadrato nei ruoli Indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, presso gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria di provenienza, in categorie d'impiego corrispondenti al ruolo d'inquadramento, è valutabile per metà della sua durata, ai fini della carriera statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1653#art-6

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