Art. 1
In vigore dal 11 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che delega il Governo ad emanare norme, aventi valore di legge, per la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all' della legge medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Per la sistemazione di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell' della legge 14 luglio 1965, n. 901, sono istituiti i ruoli, ad esaurimento, centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1653#art-1