Art. 2

In vigore dal 11 mar 1966
I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle I, II, IV, VI e VII sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente , purchè in p^-sesso del prescritto titolo di studio, degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di età. I concorsi riservati consistono in un colloquio vertente sulle specifiche materie del vigente ordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'accesso ai corrispondenti ruoli ordinari. Limitatamente al personale da sistemare nel ruolo di cui alla tabella VII, il colloquio è integrato da una prova pratica di dattilografia o di stenografia o sui mezzi meccanici che verranno indicati nel bando di concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1653#art-2

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