Art. 7

In vigore dal 11 mar 1966
Le disposizioni contenute nei precedenti sono applicabili anche a favore degli impiegati degli Enti e delle Sezioni di riforma fondiaria che abbiano conseguito, successivamente, la nomina nei ruoli organici degli impiegati civili dello Stato. Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quali alla data di entrata in vigore della citata legge n. 901 precedono in ruolo i beneficiari delle disposizioni contenute nel precedente comma, sono ammessi, unitamente a questi ultimi, agli esami di avanzamento, agli scrutini di merito comparativo e di merito assoluto, alla scelta per la promozione rispettivamente alle qualifiche di direttore di sezione, di 1° segretario contabile, di 1° archivista e di commesso, e qualifiche equiparate, anche in assenza delle anzianità richieste. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1965 SARAGAT MORO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte del conti, addì 19 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 71 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1653#art-7

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