Art. 7
In vigore dal 11 mar 1966
Le disposizioni contenute nei precedenti sono applicabili anche a favore degli impiegati degli Enti e delle Sezioni di riforma fondiaria che abbiano conseguito, successivamente, la nomina nei ruoli organici degli impiegati civili dello Stato.
Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quali alla data di entrata in vigore della citata legge n. 901 precedono in ruolo i beneficiari delle disposizioni contenute nel precedente comma, sono ammessi, unitamente a questi ultimi, agli esami di avanzamento, agli scrutini di merito comparativo e di merito assoluto, alla scelta per la promozione rispettivamente alle qualifiche di direttore di sezione, di 1° segretario contabile, di 1° archivista e di commesso, e qualifiche equiparate, anche in assenza delle anzianità richieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1965
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte del conti, addì 19 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 71 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1653#art-7