Art. 4

In vigore dal 11 mar 1966
I posti conferibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli stabiliti con le annesse tabelle VIII e IX sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente in possesso del prescritto titolo di studio, degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di età. I concorsi riservati sono per titoli, integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica per il personale di cui alla tabella VIII.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1653#art-4

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