Art. 9
In vigore dal 8 set 1965
Nel mese di gennaio di ciascun anno è data notizia al Ministero della difesa del numero dei posti nella dotazione unica delle qualifiche iniziali dei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, che, a termini dell'art. 352, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere assegnati a sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia.
Nella comunicazione, di cui al precedente comma, devono essere indicate, secondo le vacanze esistenti nelle relative piante organiche, le sedi di servizio della Amministrazione, cui i concorrenti, in caso di nomina, verranno assegnati, rispettando possibilmente le aspirazioni manifestate e l'ordine di precedenza nella nomina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;996#art-9