Art. 7
In vigore dal 8 set 1965
Le prove scritte dei concorsi ed esami, di cui al presente decreto, sono espletate in giorni distinti per ciascuna di esse e per ciascuna prova sono assegnate ai candidati:
8 ore, per i concorsi ed esami nelle carriere direttive amministrativa e di ragioneria;
6 ore, per i concorsi nella carriera di concetto di ragioneria;
4 ore, per i concorsi nella carriera esecutiva - ruolo del personale degli uffici copia e ruolo del personale di archivio.
Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. In ogni caso devono consegnare le minute ed i fogli, ricevuti dalla Amministrazione e non utilizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;996#art-7