Art. 5

In vigore dal 8 set 1965
Nella prova orale sulla lingua straniera, prevista nei programmi d'esame dei concorsi di ammissione alla carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno ed alla carriera di concetto di ragioneria delle Prefetture, nonché dei concorsi e esami di promozione nella carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, i candidati devono dimostrare di sapere tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa. Nel caso che il candidato sostenga la prova orale su più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, la Commissione giudicatrice potrà assegnare un maggior punteggio, non superiore ad un decimo. Il maggior punteggio, assegnato al sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, stabilita a norma dell', terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;996#art-5

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