Art. 10
In vigore dal 8 set 1965
Le domande presentate per concorrere ai posti riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, dalle quali deve risultare che gli aspiranti accettano senza, riserva il passaggio all'impiego civile e si obbligano, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, tra quelle indicate nella comunicazione di cui ai precedente articolo, debbono essere, dalla competente autorità, corredate, oltre che dalle copie dei togli matricolari, da appositi elenchi nominativi, dai quali si possa: desumere il grado, l'ordine di precedenza nella nomina degli aspiranti e l'ammontare degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dagli Stessi percepiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;996#art-10