Art. 12

In vigore dal 13 set 1965
Il presente decreto ha effetto dal 1 luglio 1965 e da tale data sono abrogate le norme del titolo I, capi I, II, III, IV, V e VI, e del titolo II del regio decreto 4 aprile 1938, n. 417. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, l' del presente decreto ha effetto per i concorsi di ammissione e per i concorsi ed esami di promozione, che saranno banditi dal 1 gennaio 1966. L'allegato al presente decreto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1165 Registro n. 196 Atti del Governo, foglio n. 61. - VILLA

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;996#art-12

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