Art. 4
In vigore dal 28 ago 1965
Gli elenchi descrittivi di cui agli del presente decreto costituiranno titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni ivi compresi a favore della Regione, che saranno effettuate a cura del Presidente della Giunta regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;958#art-4