Art. 4

Art. 4

4 / 8
In vigore dal 28 ago 1965
Gli elenchi descrittivi di cui agli del presente decreto costituiranno titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni ivi compresi a favore della Regione, che saranno effettuate a cura del Presidente della Giunta regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;958#art-4