Art. 8
In vigore dal 28 ago 1965
Tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli organi da esse dipendenti, in ordine ai beni anzidetti, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - TREMELLONI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 36. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;958#art-8