Art. 8

In vigore dal 28 ago 1965
Tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli organi da esse dipendenti, in ordine ai beni anzidetti, sono esercitate dall'Amministrazione regionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - TREMELLONI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 36. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;958#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo